Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti nel 2021

Il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente è una misura introdotta con la Legge 28 giugno 2012, n.92, con lo scopo di riequilibrare e responsabilizzare la figura maschile nella gestione delle responsabilità familiari scatenate dalla nascita di un figlio o da un’adozione o affidamento di un minore.

Questa misura sperimentale, negli anni, è stata sempre più potenziata sino all’ultimo intervento previsto con la legge di bilancio per l’anno 2021. Ebbene, il congedo obbligatorio del padre è stato ampliato da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Ulteriormente, il padre potrà beneficiare di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il trattamento economico consiste in un indennizzo, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se si fosse recato al lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda (circolare Inps n. 40/2013) sono tenuti a presentare istanza all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo nel rispetto di un periodo di preavviso di 15 giorni.

Si ricorda che quanto riportato riguarda esclusivamente le nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nel 2021. Infatti, per quelle avvenute nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti avranno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Infine, nel malaugurato destino di morte perinatale del figlio, il padre lavoratore dipendente potrebbe beneficiare del congedo obbligatorio e facoltativo sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.