11 Set Gli effetti della domanda di rateizzazione dei ruoli e la sua decadenza
Nel precedente articolo abbiamo visto in quali casi e com’è possibile richiedere la rateizzazione delle somme richieste nelle cartelle di pagamento. Nel presente vediamo quali sono gli effetti nel caso di accoglimento della domanda e nel caso di decadenza.
Con riferimento al primo argomento, ricevuta la domanda di rateazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale se non nel caso di mancato accoglimento o di decadenza; tuttavia, rimangono validi quelli adottati in momenti antecedenti.
Inoltre, se l’istanza è accolta ed è pagata la prima rata, le procedure esecutive in essere sono estinte, “a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
Ancora, il debitore che ha ottenuto la rateazione può chiedere il DURC.
Rateizzare sembra la soluzione a tutto. Ma attenzione che potrebbe essere solo un vano e temporaneo rimedio. La norma infatti prevede la “decadenza per inadempienza”, che si concretizza con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La conseguenza è che i carichi non potranno più essere nuovamente rateizzati (a differenza di quanto prevedeva la precedente normativa).
Pertanto suggeriamo, nel caso in cui non riusciate finanziariamente a far fronte alle rate del piano, di contattare il vostro consulente, al fine di valutare la richiesta di proroga della rateizzazione già accordata.