Welfare aziendale – Borse di studio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 311 del 30 aprile 2021, si è dedicata ad un interpello in materia di welfare aziendale. La società istante ha elaborato un piano di welfare tramite un regolamento aziendale che prevede l’assegnazione di un credito figurativo totalmente a carico del datore di lavoro accreditato su una piattaforma web personalizzabile.

Tra i benefit riconosciuti nel regolamento aziendale risulta anche l’assegnazione di borse di studio per i familiari dei lavoratori ed è proprio su queste che si è concentrata l’attenzione dell’Ufficio delle Entrate.

Nel regolamento aziendale, per quanto riguarda le borse di studio, viene specificato che le somme saranno corrisposte a condizione che:

– venga presentata certificazione rilasciata dall’istituto scolastico che attesti l’iscrizione e la frequenza del familiare;

– nel caso di scuole primarie o secondarie, che il familiare abbia superato l’anno scolastico senza debiti formativi o, qualora la scuola fosse al di fuori del territorio italiano, abbia superato l’anno scolastico con votazione uguale o superiore a 6/10 (o equivalente);

– nel caso di percorsi universitari, che il familiare abbia superato almeno il 50% degli esami previsti per l’anno accademico di riferimento e con una media di votazione uguale o superiore a 24/30 anche qualora l’università fosse al di fuori del territorio italiano.

In risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate, una volta specificato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente ed elencate le esclusioni dalla base imponibile fiscale, ricorda come sia ammissibile al regime fiscale tipico del welfare aziendale il riconoscimento di beni e servizi anche a titolo premiale, purché l’erogazione in natura si connaturi per non essere un trattamento ad personam e non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, di violazione dei principi di capacità contributiva nonché di progressività dell’imposizione. Nella gamma dei benefits, rientrano a pieno titolo le borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti (anche fiscalmente non a carico). Nello specifico, come affrontato all’interno della Circolare n. 238 del 2000 e della Risoluzione n. 280/E del 2009, le borse di studio, per beneficiare di un regime di non imponibilità, devono essere dirette a rimborsare le spese di iscrizione/rette scolastiche o devono premiare il conseguimento di livelli di eccellenza scolastica. Qualora l’importo riconosciuto, attraverso un piano di welfare aziendale, valorizzi un normale percorso scolastico oppure il credito figurativo assuma un valore sproporzionato rispetto al grado di istruzione raggiunto, il parere dell’Agenzia è lapidario nel ritenere che l’attribuzione delle borse di studio, così impostato, non possieda i crismi per accedere all’alveo dell’art. 51, co. 2, lett. f-bis) con conseguente regime di non imponibilità.