Trattamento IVA dei passaggi-conferimenti del vino dal socio alla cooperativa

In linea generale, alle cessioni di vino si applica l’ordinaria aliquota IVA del 22%. Per gli agricoltori operanti in regime speciale, in forza delle disposizioni di cui al D.M. 2 febbraio 2018, è applicabile a tali vendite la percentuale di compensazione del 12,30%.

Tali percentuali di compensazione si applicano solamente per i prodotti di cui al punto 36 della parte prima, della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, ossia alle cessioni di “vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole (v.d. ex 22.05)”.

Per i passaggi di prodotti dal socio conferente alla cooperativa è possibile applicare le percentuali di compensazione a condizione che ambedue i soggetti applichino il regime speciale. Ciò è previsto dall’articolo 34 del D.P.R. 633/72 che, al primo comma, precisa che per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati e partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, si applicano le percentuali di compensazione, a condizione che conferente e conferitario applichino il regime speciale IVA ex art. 34.

La norma non pare precludere che il passaggio dei prodotti possa riguardare anche prodotti trasformati, purché gli stessi siano ricompresi nella tabella A, parte prima, del Decreto IVA e con attribuzione della percentuale di compensazione.

Pertanto, i conferimenti di vino sfuso da parte dei soci nei confronti della cooperativa riteniamo possano essere effettuati applicando la percentuale di compensazione al 12,30% qualora entrambi i soggetti adottino il regime IVA ex art. 34.