Termine credito d’imposta per registratori telematici e lotteria degli scontrini

A partire dal 1° gennaio 2021 scatterà l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i registratori telematici per tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni riguardanti il commercio al minuto e le attività assimilate, per il quale ad oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale. La disposizione non riguarda i soggetti che operano con vendite a distanza (e-commerce) né le ASD e SSDARL in regime 398.

Sono esclusi anche i soggetti in regime forfettario, i quali potranno continuare ad emettere fatture in modo cartaceo, salvo abbiano optato per la fatturazione elettronica.

Per i clienti del commercio tradizionale che non hanno ancora provveduto all’acquisto del registratore telematico, ricordiamo che con la recente circolare 3/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 Dicembre 2020.

In merito all’entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino ad un massimo, per ciascun strumento, di 250 euro.

Per quanto riguarda la “lotteria degli scontrini”, l’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha modificato la data di avvio della procedura, spostandola al 1° gennaio 2021.

In merito a ciò, consigliamo a tutti i clienti in possesso di un registratore di cassa, di consultare il proprio fornitore dello stesso, per effettuare tutti gli aggiornamenti e/o implementazioni necessari per rendere il dispositivo funzionante e compatibile con la procedura.

Con il D.M. del 24/11/2020 n. 156 è stato definito il regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. caskback). Il decreto prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un rimborso pari al 10% a favore degli aderenti che, nel semestre, hanno effettuato almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici. Il rimborso è calcolato tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro.

Infine ricordiamo che a partire dal giorno 8 Dicembre 2020 e sino al 31 Dicembre 2020 sarà prevista una fase sperimentale (c.d. “extra cashback di Natale”) nell’ambito della quale risultano essere sufficienti 10 acquisti con strumenti di pagamento elettronici.

In merito a ciò, consigliamo ai tutti i clienti in possesso di un registratore di cassa, di verificare se il proprio dispositivo per gli strumenti di pagamento elettronici consente di partecipare all’iniziativa. È infatti necessario aver concluso un accordo con un fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app di pagamento che ha aderito al programma sottoscrivendo una convenzione con la società PagoPA SPA (c.d. “acquirer convenzionato”). Per verificare le condizioni sopra descritte, si consiglia di rivolgersi al proprio fornitore del registratore di cassa o dello strumento di pagamento elettronico (POS).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.