Società: non è sequestrabile l’immobile in sostituzione del denaro, neppure con il consenso dell’impresa

Con la sentenza n. 15308/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui le somme di denaro depositate sul conto corrente di una società e sottoposte a sequestro in relazione alla pendenza di un procedimento penale, non possono essere sostituite con analoga misura cautelare su beni mobili, o immobili, di proprietà della stessa impresa.
Nel caso di specie, a seguito della contestazione del delitto di omesso versamento Iva ad una Srl, veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme depositate sui conti correnti societari.
Avverso detto provvedimento veniva proposta impugnazione, con richiesta di commutare il sequestro operato sul denaro della società ad un immobile di proprietà della stessa.
La Corte di Cassazione ha stabilito come le somme oggetto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato, non possano essere sostituite con beni mobili o immobili di identico valore, poiché ciò comporterebbe la “permuta” di un bene di immediata escussione (il denaro) con un diritto non immediatamente convertibile (la proprietà immobiliare).
Detta sostituzione non è ammissibile nemmeno con il consenso della società, e neppure per l’ipotesi in cui il valore dell’immobile sia superiore a quello della somma sottoposta a sequestro.