Società di Comodo : le ultime notizie dalla Corte di Cassazione

Nel corso del mese di maggio la Suprema Corte – Sez. V (Sezione Tributaria) è tornata ad occuparsi del tema delle Società non operative con due Ordinanze (n. 12218 del 08/05/23 e n. 13325 del 16/05/23) che rafforzano i principi già espressi in giudizi precedenti.

La stessa ha ribadito innanzitutto che il contribuente può superare la presunzione di non operatività dando prova dell’esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni di mercato che abbiano comportato il mancato conseguimento di ricavi o che ne abbiamo causato la riduzione. A tal fine ricordiamo pertanto che, ai sensi del comma 3 n. 4-quater dell’art. 30 della L. 724/94, sono previsti appositi campi nel Mod. Redditi adibiti a segnalare la presenza di tali condizioni e che escludono dal calcolo dei ricavi presunti.

Di ancora maggior interesse è la disposizione relativa alla valutazione dei titoli e partecipazioni ai fini del superamento del test di operatività, ovvero dei beni indicati al comma 1 lett. a) del medesimo art. 30 L. 724/94, cui si applica il coefficiente del 2% e che va aumentato del valore dei crediti (con esclusione dei crediti di natura commerciale).

La Corte ha esaminato la rilevanza della natura fruttifera o meno di tali crediti, affermando come principio di diritto che un credito che non produce interessi non può considerarsi in grado di generare ulteriore ricchezza né essere sintomatico di capacità contributiva e che pertanto, il 2% del valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Tuir, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del Tuir, (ancorché detti beni e partecipazioni costituiscano immobilizzazioni finanziarie) va aumentato del valore dei crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito, non anche di quelli generati da finanziamenti infruttiferi.