Scioglimento Srl senza l’intervento del notaio. Aspetti critici

La SRL è l’unico tipo di società di capitali che può avvalersi della procedura semplificata, procedendo alla messa in liquidazione senza l’intervento del notaio.

La procedura in oggetto differisce da quella ordinaria principalmente nella fase iniziale, ed è su questa che il presente contributo si sofferma.

In generale, una società a responsabilità limitata può sciogliersi al verificarsi di una delle cause delineate all’articolo 2484 del Codice Civile. Tra queste, quelle che permettono di avvalersi della procedura semplificata sono le seguenti:

  1. decorso del termine;
  2. conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
  4. riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
  5. impossibilità di liquidare la quota del socio receduto.

Il manifestarsi di una di tali ipotesi permette agli amministratori di SRL di procedere alla messa in liquidazione della società senza ricorrere all’intervento del notaio, attraverso la convocazione dell’assemblea ordinaria (in luogo di quella straordinaria che necessita dell’intervento notarile) alla quale spetta il compito di nominare i liquidatori.

È evidente che questa strada permette di risparmiare i costi notarili, tuttavia non è priva di insidie. Per chi si avvale della procedura semplificata, questa è la fase più delicata in quanto bisogna accertarsi che la causa di scioglimento sia assolutamente oggettiva, pena lo scarto della pratica da parte del RI.

Per esempio, nel caso in cui la causa di scioglimento attenga alla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale deve tenersi conto del fatto che tale situazione deve avere caratteristiche di oggettività e di irrimediabilità (es.: la revoca di lavori pubblici nei confronti di una società costituita al solo fine di realizzarli); non può quindi essere confusa con la presenza di difficoltà di mercato che impediscano di conseguire risultati economici positivi dall’attività svolta.

Si precisa altresì che anche la compresenza di più attività nell’oggetto sociale impedisce di riconoscere il verificarsi della causa di scioglimento di cui sopra. Ed è per questo che la denuncia dell’organo amministrativo deve contenere, a pena di rifiuto, l’attestazione che l’oggetto sociale è univoco, che la causa sia oggettiva e non dipendente da difficoltà di mercato e che i soci si oppongono ad ipotesi di modificazione dell’oggetto sociale in essere.

Alla luce di ciò, è necessario analizzare con occhio critico la causa di scioglimento, affinché rientri perfettamente in una delle cinque cause elencate precedentemente, e si scelga la procedura corretta fin dall’inizio.