Sanzioni da omessa dichiarazione IVA in presenza di versamento imposte

Il Legislatore ha previsto che le sanzioni da applicare in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva sono:

  • Proporzionali alle imposte dovute (dal 120% al 240%, con un minimo di 250€);
  • Fisse nel caso non emerga alcun debito iva (da 250€ a 2.000€).

La dichiarazione si considera “omessa” se presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni.

L’art. 5 co. 1 del DLgs. 471/97, ai fini della sanzione proporzionale da dichiarazione omessa, prevede: “Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite“.

Ma quale sanzione deve pagare il contribuente che omette la dichiarazione Iva ma comunque paga regolarmente le imposte?

Ebbene, la Circolare 54/2002 dell’Agenzia delle Entrate sosteneva si dovesse applicare la sanzione amministrativa in misura fissa prevista per il caso in cui non sono dovute imposte.

Tesi implicitamente ribaltata con la risposta a interpello n. 450 del 20/10/2023. In quest’ultima l’Agenzia si è adeguata a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 46/2023 in tema di imposte sui redditi, specificando che ciò vale anche per l’Iva. Non si riesce a comprendere perché sia stata superata la prima tesi, stante che la stessa aveva sostenuto che “in sede di accertamento induttivo, ove risultassero effettuati i versamenti le sanzioni sarebbero state fisse, trattandosi di dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare”.

Stante la nuova interpretazione, l’unico caso è irrogata una sanzione in misura fissa si ha laddove le imposte sono pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.