Rivalutazioni beni immateriali non iscritti a bilancio

L’OIC nel documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni da effettuare ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 ha fornito rilevanti indicazioni in merito alla questione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio. Nel documento infatti si ammette la rivalutazione a condizione che i beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita, anche se i costi in questione, pur capitalizzabili, sono stati imputati a Conto economico.

L’indicazione fornita appare di grande interesse per coloro che intendono procedere con tale pratica, anche in virtù di indicazioni contrastanti da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate.

Sempre in merito ai beni rivalutabili, l’OIC precisa che, per le immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio, il fabbricato e il terreno sottostante), occorre individuare distinti valori di rivalutazione.

Viene inoltre confermato che  il limite massimo rivalutabile è individuabile, alternativamente, nel valore d’uso o nel valore di mercato, e che possono essere allo scopo utilizzate le metodologie contabili classiche della rivalutazione del costo storico, della rivalutazione contestuale del costo e del fondo di ammortamento o della riduzione dei fondi di ammortamento.

E’ confermato che gli ammortamenti civilistici sono effettuati, nel bilancio 2020, sui valori storici non rivalutati e solo dal 2021, il Conto economico verrà gravato dagli ammortamenti sui valori rivalutati. Per i marchi, la vita utile stimata in base alla durata legale o contrattuale può essere prolungata di 20 anni, nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.