Rinuncia all’eredità : il chiamato non risponde dei debiti tributari

Nel precedente contributo si è parlato delle modalità di trasmissione dei debiti tributari agli eredi.

Nel presente vediamo gli effetti della rinunzia rispondendo al seguente quesito:

Ma se prima ancora di rifiutare l’eredità l’Agenzia delle Entrate mi notifica un atto impositivo per debiti del de cuius sono automaticamente erede ed obbligato a pagarlo?

Certo che no.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 24317/2020 ha chiarito che “il chiamato rinunciante non risponde dei debiti tributari derivanti da eredità. Ciò in quanto la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo. A nulla rileva che il relativo avviso di liquidazione notificato dopo l’apertura della successione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza legittimamente il rinunciante può far valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto”.

Inoltre, nella sentenza n. 37064/2022 la stessa ha ribadito che “non è possibile sostenere che la notifica di un avviso di accertamento al chiamato all’eredità, che, non avendo ancora accettato l’eredità, è ancora legittimato a rinunciarvi, possa avere l’effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta ex lege”.

Pertanto, ove ad un chiamato (che successivamente rinunzia all’eredità) sia stata notificata una cartella di pagamento per debiti del de cuius, è legittimato ad impugnare tale atto per far vale l’insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del de cuius in quanto rinunziante all’eredità.