Rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili

NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC N. 221 – LUGLIO 2023

La norma di comportamento interviene sul tema affermando che per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti, le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza fiscale. Ciò significa che se nell’esercizio x+n emerge un errore contabile commesso nell’esercizio x, il contribuente non ha la facoltà, ma è obbligato a determinare l’imponibile nell’esercizio x+n imputando le poste contabili che rettificano tale errore.

Detto comportamento, fra l’altro, è del tutto aderente a quanto disposto dall’articolo 83, comma 1 del TUIR, che rende applicabili i criteri di imputazione temporale anche quando riferiti alle poste contabilizzate “a seguito del processo di correzione degli errori contabili”.

Da ciò deriva che, in presenza delle condizioni in precedenza descritte, la norma “sostanziale” determina il superamento dello strumento della dichiarazione integrativa.

La traslazione della rilevanza fiscale dei componenti di reddito dall’esercizio in cui l’errore è stato commesso all’esercizio in cui viene posto rimedio allo stesso non opera, tuttavia, in due casi:

  • il primo in relazione alle correzioni che comportino una riduzione dell’imponibile generata da componenti negativi di reddito la cui competenza originaria risalga ad un periodo per il quale sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa;
  • il secondo, quando il rimedio all’errore venga apportato in conformità ad una contestazione avanzata in sede di atto di accertamento in quanto la correzione dà conto, implicitamente, della correttezza di quanto forma oggetto del rilievo e, di conseguenza, della fondatezza della pretesa impositiva.