Riforma dello sport e lavoro sportivo

Non v’è dubbio che uno degli aspetti di maggior interesse riguardi l’introduzione con la riforma dello sport della figura del “lavoratore sportivo”, in relazione al quale viene prevista l’applicazione, nei limiti della compatibilità ed al di fuori di quanto specificatamente regolamentato dal decreto, delle “norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.

Indipendentemente dall’ambito di operatività, professionistico o dilettantistico che sia, il D. Lgs. 36/2021 definisce i contorni della figura dello sportivo professionale, individuandolo come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara che “esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali…”. Riguardo alle caratteristiche del lavoro, viene chiarito come possa alternativamente formare oggetto “di un rapporto di lavoro subordinato” o autonomo, “anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative”, oltreché, sussistendone i presupposti, come “prestazioni occasionali” . Viene inoltre precisato che ASD, SSD, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti “possano avvalersi nello svolgimento delle proprietà attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport”.

Le mansioni ricomprese nell’ambito “amatoriale”, oltre allo “svolgimento diretto dell’attività sportiva”, includono anche la formazione e la preparazione degli atleti, e devono essere espletate “in modo personale, spontaneo e gratuito”, non potendo essere retribuite “in alcun modo nemmeno dal beneficiario”, e senza scopo di lucro (neanche indiretto), ma solo “con finalità amatoriali”.

Potranno in ogni caso essere previsti “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive” o “indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”, posto che qualora le indennità ed i rimborsi dovessero superare il limite di 10.000 euro, le prestazioni sportive verranno interamente considerate “di natura professionale”.

Come per i precedenti interventi, ricordiamo che è stata prevista la possibilità per il Governo di adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti disposizioni integrative e correttive degli stessi. 

Rimaniamo quindi in attesa di comprendere se, e come, muteranno le attuali disposizioni che in alcuni casi appaiono quanto mai auspicabili.