Revisione del sistema degli incentivi alle imprese

Sono al vaglio due disegni di legge delega per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese ed in tale ambito, nel corso dell’audizione del 30.05.2023, l’Agenzia delle Entrate ha esposto la propria posizione con riguardo agli incentivi di natura tributaria o che, comunque, presentano riflessi di carattere tributario.

A tale proposito, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha manifestato la necessità di ridurre il ricorso a forme “automatiche” di agevolazione, come, ad esempio, i crediti d’imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un’istanza preventiva, soprattutto nei casi in cui il diritto alla concessione degli incentivi presupponga valutazioni di carattere tecnico non tributario.

In tali casi potrebbe essere opportuno subordinare il riconoscimento della misura agevolativa all’esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell’Amministrazione responsabile, sotto le direttive del Ministero di volta in volta competente in relazione al settore amministrato, e quindi solo con successiva fruizione dell’incentivo.

L’adozione di un tale regime “su concessione” avrebbe il vantaggio anche di limitare le criticità connesse alle iscrizioni degli aiuti di Stato nei Registri e al monitoraggio dei cumuli, in quanto l’iscrizione dell’aiuto avverrebbe prima della fruizione e non dopo, come accade attualmente.

Naturalmente questo sistema potrebbe prevedere, per il contribuente, un notevole allungamento dei tempi per beneficiare di determinate agevolazioni ma, sotto certi aspetti, comporterebbe senz’altro delle semplificazioni con riguardo agli adempimenti successivi che gravano attualmente sul contribuente stesso (primi fra tutti gli adempimenti collegati alla compilazione, spesso non semplice, dei quadri “aiuti stato” contenuti nei modelli di dichiarazione fiscale) perché ciascuna Autorità procederebbe all’iscrizione dei soli aiuti dalla stessa concessi, dopo la relativa autorizzazione e la verifica della capienza, evitando anche il problema del recupero dell’eccedenza dell’aiuto rispetto al limite massimo previsto.