Responsabilità degli amministratori degli ETS

Il codice del terzo settore non si limita a delineare le agevolazioni fiscali indirizzate agli enti privati senza scopo di lucro ma li identifica quali soggetti privilegiati nella fornitura dei servizi cd di “interesse generale”.

Dunque l’iscrizione al Runts, e le verifiche che questi opererà, mirano a garantire che  “i vincoli ed i controlli formalmente definiti siano effettivamente in grado di evitare un uso meramente opportunistico dello status di Ets per perseguire interessi privati e non bensì finalità di interesse generali” .

Questo significa anche l’introduzione di alcune fattispecie di responsabilità che sono direttamente in capo agli amministratori degli enti del terzo settore e prescindono dalla circostanza che l’ente che dirigono sia dotato o meno di personalità giuridica.

Di seguito citiamo alcune posizioni di responsabilità che comportano, in caso di violazioni, specifiche sanzioni in capo al soggetto, o ai soggetti, amministratori:

  • gli amministratori sono “onerati” dell’obbligo del deposito degli atti,della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti dei dati da pubblicare sul Runts. Mancanza dalla quale può scaturire una sanzione superiore ai mille euro;
  • in caso di distribuzione indiretta di utili, gli amministratori che hanno commesso o hanno concorso a commettere “la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro”. Tale problematica si inasprisce perché la definizione del lucro indiretto, vietato, appare ampiamente discrezionale e, pertanto, difficilmente di univoca interpretazione. Ne deriva che il rischio di doversi difendere, in casi di questo genere di situazione, è ampio con difficoltà a poter provare la legittimità del comportamento adottato;
  • la necessaria devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’ente effettuata in assenza o in difformità del parere dell’ufficio. Anche in tal caso si configura una responsabilità di chi ha violato o concorso a violare l’obbligo della autorizzazione per la devoluzione con sanzione amministrativa che può arrivare ad euro 5.000,00;
  • Il legale rappresentante dell’ente che non comunichi entro gg. 30 dalla chiusura del periodo di imposta, la perdita della natura “non commerciale” dell’ente che presiede in relazione alla attività svolta, prevede che sia punito con una sanzione che può arrivare sino a 5.000,00 euro;

Inoltre il CTS pone a carico degli amministratori molte  fattispecie di responsabilità previste dal codice civile per i componenti degli organi di governo delle società di capitali.

Ad esempio:

  • la responsabilità solidale degli amministratori per mancato adempimenti dei “doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”; 
  • la responsabilità degli amministratori verso i creditori dell’ente per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Sussiste inoltre la responsabilità degli amministratori anche laddove si prevede che l’organo di amministrazione debba, senza indugio, convocare l’assemblea di una associazione riconosciuta in presenza di perdite che abbiano ridotto il patrimonio minimo (euro 15.000,00) di oltre un terzo.

Da tutto ciò ne consegue che la scelta di diventare amministratore di un ente del terzo settore deve essere assunta nella consapevolezza di cosa questo possa significare, anche sotto il profilo della responsabilità personale.

Risulta quindi opportuno, se non necessario, affiancarsi a consulenti che conoscano in modo approfondito le peculiarità della tematica onde evitare, anche per gli amministratori, ripercussioni che pregiudichino anche la sfera personale.