Registro Unico del Terzo Settore…operatività?

Sarà presumibilmente entro giugno il termine per l’operatività del Registro del Terzo settore.

Grazie alla recente proroga introdotta dal Dl Sostegni è consentito agli enti del Terzo settore di diritto, cioè alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, di poter modificare i propri statuti godendo dei quorum delle assemblee ordinarie al fine di adeguarli alle regole del Codice del Terzo settore fino al prossimo 31 maggio. La proroga non riguarda le imprese sociali, il cui termine per le modifiche statutarie con modalità semplificate è rimasta confermata al 31 marzo.

Data tale proroga sarebbe di conseguenza “illogico” che, prima dello scadere del termine che consente di modificare con modalità semplificate gli statuti, possa iniziare il trasferimento automatico dai registri, provinciali, regionali di APS, ODV e Onlus verso il Registro unico del Terzo settore.

La data di avvio all’operatività del Registro del Terzo settore innescherà una serie di conseguenze impattanti, decretando nei fatti la vera nascita del Terzo settore.

Da data d’avvio infatti:

  • inizierà il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri ODV e APS il giorno antecedente la data di operatività del registro (ivi comprese le associazioni di questo tipo iscritte nell’Anagrafe Onlus) e le ODV e APS non potranno più iscriversi negli attuali registri (regionali o provinciali per le ODV, nazionale per le APS), ma dovranno farlo solo presso il RUNTS;
  • l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe Onlus relativi al giorno antecedente il giorno di operatività e comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe Onlus. Da questo momento ogni Onlus potrà presentare domanda per l’iscrizione al RUNTS dell’ufficio competente, evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta. Dalla data di operatività del registro cesseranno inoltre le procedure di iscrizione all’Anagrafe Onlus. Tale data sarà però estremamente importante anche per tutte le altre associazioni e fondazioni diverse dagli enti del Terzo settore di diritto che potranno autonomamente scegliere di iscriversi in una delle 7 sezioni del RUNTS;
  • gli enti che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, cioè il c.d. sistema concessorio, potranno richiedere mediante il notaio l’iscrizione al RUNTS.

I notai inoltre avranno la possibilità di iniziare a ricevere atti costitutivi di associazioni e fondazioni, per la costituzione e l’acquisizione della personalità giuridica attraverso il sistema normativo, ossia gli amministratori e i soci di associazioni e fondazioni che vogliano diventare ETS potranno ottenere il riconoscimento giuridico attraverso il solo intervento notarile evitando di doversi poi rivolgere alla Regione o alla prefettura competente.