Regime Forfettario : Novità e Soluzioni

La Legge di Bilancio 2023 introduce modifiche al regime forfetario, di cui alla Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89, con riferimento a:

– l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime medesimo;

– la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000 euro.

Alla luce di ciò, risulta opportuno effettuare una verifica del possesso dei requisiti e della possibilità di rientrarvi per chi fino ad ora ne era escluso a causa del solo limite dei ricavi e compensi.

Per verificare l’accesso al regime per il 2023 occorre tener conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento all’anno precedente (il 2022), computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, l’imprenditore individuale che ha incassato entro il 31 dicembre 2022 ricavi per un ammontare complessivo di 68.000 euro può applicare il regime forfetario, atteso che i ricavi conseguiti risultano inferiori al nuovo limite in vigore dal 2023.

La scelta del regime non soggiace a particolari comunicazioni ad inizio anno, ma avviene tramite il comportamento concludente effettivamente tenuto dal soggetto sin dall’inizio, ossia attraverso l’emissione di fatture indicanti l’annotazione che trattasi di “Operazione in franchigia da iva” e che, qualora si sia assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, “Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto”.

Nel caso in cui, pur volendo aderire al regime forfetario dal 2023, siano state erroneamente emesse le prime fatture di gennaio con addebito dell’iva (come facevate nel previgente regime ordinario), nessun problema in quanto è ancora possibile sanare tale errore. Sarà sufficiente emettere delle note di variazione. Si consiglia, onde evitare future contestazioni da parte dell’agenzia delle entrate, di procedere a correggerle entro la liquidazione periodica di riferimento, ovvero quella che si sarebbe dovuto effettuare qualora non si fosse aderito al regime forfetario.

Per quanto attiene la ritenuta d’acconto, come sopra precisato, i contribuenti in regime forfetario non vi sono assoggettati. Tuttavia può capitare che non tutte le fatture emesse nel 2022 siano state incassate nel medesimo esercizio. Poiché in linea di principio l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sorge in capo al sostituto d’imposta all’atto del pagamento del compenso al professionista, se la fattura viene pagata nel 2023, ovvero quando applicate il regime forfetario, questa non deve essere operata. Dunque, se vi trovate in questa casistica, buona norma è informare la controparte del vostro ingresso nel nuovo regime.

Tuttavia, ove la ritenuta erroneamente fosse effettuata, sarà possibile recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi.