Reato di evasione fiscale: nessun limite al sequestro immobiliare

Lo scorso 30 settembre 2021 la Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 35809 in tema di reato di evasione e relative possibili conseguenze in ambito di espropriazione di beni immobili.

Nella sostanza la Corte ha chiarito che l’art. 76 del DPR n. 602/1973, nel sancire l’impossibilità di procedere al sequestro dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora si tratti di un fabbricato non “di lusso” e sia adibito a dimora dello stesso, definisce un ambito preciso, ovvero si applica solamente nel caso di debiti tributari nei confronti dell’Erario e non può essere invocato per altre fattispecie.

Nel caso trattato dalla Cassazione, il reato di evasione fiscale commesso dal contribuente costituisce un illecito penale che si differenzia dal semplice inadempimento dell’obbligazione tributaria e non ricade nelle tutele di cui all’art. 76, co. 1, lett. a), DPR N. 602/1973. Ne consegue che tale reato giustifica sia il sequestro preventivo, sia la confisca “per equivalente”, ovvero per un valore corrispondente a quello del profitto o prezzo del reato, e può anche attrarre a sè l’unico bene immobile posseduto dallo stesso e pur se dotato delle caratteristiche di cui al citato art. 76.