Reati societari

Compenso “fai da te” per l’amministratore: confermata la condanna per bancarotta

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è integrato laddove l’amministratore prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi, se questi sono genericamente indicati nello statuto, non sono giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione e vi sia stata determinazione del loro ammontare con delibera assembleare adottata solo pro-forma.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3191/21, depositata il 26 gennaio 2021.

Il Collegio ritiene inammissibile il ricorso e ricorda come la giurisprudenza di legittimità ritenga integrato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui l’amministratore prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione se tali compensi sono solo indicati genericamente nello statuto e non vi sia stata determinazione con delibera assembleare. Tale ipotesi ricorre anche nel caso in cui la delibera sia stata adottata solo in modo formale ovvero solo per giustificare l’indebito prelievo.

Bancarotta fraudolenta estesa ai sindaci che non denunciano: responsabilità in concorso con gli amministratori per omesso controllo

Per evitare responsabilità penali, i sindaci, in presenza di operazioni che destano evidenti sospetti, devono azionare i poteri sia ispettivi sia di denuncia. In difetto, rischiano di rispondere di una eventuale bancarotta in concorso con gli amministratori, per omesso controllo. Tali adempimenti sono ancora più necessari allorché i professionisti fanno parte dell’organo di controllo anche di altre società del gruppo coinvolte nell’operazione avendo, in questo caso, una maggiore consapevolezza degli accadimenti aziendali dell’intero gruppo. 

A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 156/2021. 

La sentenza ricorda che il controllo dei sindaci non va circoscritto all’operato degli amministratori, ma esteso a tutta l’attività sociale nell’interesse non solo dei soci ma anche dei creditori. Il collegio deve attivare i propri poteri di intervento con il compimento di atti di ispezione e controllo e nel caso denunciare l’accaduto al Tribunale non potendosi limitare a semplici richieste di chiarimenti agli amministratori. 

Da ultimo si evidenzia che per la responsabilità dei sindaci ex articolo 2407 del Codice civile è sufficiente l’omessa rilevazione di macroscopiche violazioni o comunque la mancata “reazione” di fronte ad atti di dubbia legittimità. 

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a titolo di mutuo può costituire bancarotta preferenziale e non bancarotta fraudolenta

La Suprema Corte fa proprio un principio, di recente diffusione, secondo cui «il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale».

Così con sentenza n. 825/21; depositata il giorno 12 gennaio 2021.

E ciò sulla base della semplice considerazione secondo cui, mentre i versamenti in conto capitale possono essere restituiti all’esito della procedura di liquidazione della società, gli altri versamenti costituiscono invece dei debiti verso i soci, che possono essere “rimborsati” anche durante la vita ordinaria della società.