Proroga dei contributi relativi ai compensi Co.Co.Co. sportivi dilettantistici pagati a ottobre al 30.11.2023 e Decreto Ministeriale per i pubblici dipendenti

Rendiamo noto che con il messaggio n. 4012 del 14.11.2022 l’INPS, con il parere favorevole del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, tenuto conto degli interventi legislativi in fase di emanazione, ha prorogato al 30 novembre i VERSAMENTI INPS riferiti ai pagamenti di compensi eseguiti a OTTOBRE 2023.

Ricapitolando, quindi, queste sono le scadenze:

  • per i compensi erogati da luglio a settembre 2023, il versamento potrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2023e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023 (circ. n. 88/2023, § 10.1.1.);
  • per i compensi erogati in ottobre, entro il 30 novembre 2023dovranno essere effettuati sia il versamento sia gli adempimenti (messaggio n. 4012/2023);
  • per i periodi successivi, entro il 16 i versamenti e a fine mese gli adempimenti (salvo eventuali e ulteriori proroghe).

Tali termini riguarderebbero anche le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale (circ. n. 88/2023, § 11.1, e messaggio n. 4012/2023) e dipendenti di amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita (circ. n. 88/2023, § 12.1, e messaggio n. 4012/2023), per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata.

Proprio in merito ai DIPENDENTI PUBBLICI, segnaliamo che, come si legge nel sito del Dipartimento per lo sport (https://www.sport.governo.it/it/notizie/pa-e-sport-firmato-il-dm/), è stato firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.

Il testo chiede in primo luogo, secondo i principi dell’ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.

Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato.

Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.