Proroga bonus bollette II trimestre 2023

Il DL n. 34/2023, c.d. Decreto Bollette, in vigore dal 31/03/2023, ha apportato alcune modifiche alle definizioni delle pendenze tributarie ed altresì ad alcune misure agevolative aventi ad oggetto le bollette di luce e gas.

Con particolare riferimento a queste ultime, il Legislatore ha prorogato al II trimestre 2023 il tax credit energia e gas.

Ferme restando le condizioni previste per i trimestri precedenti, quale ad esempio l’incremento superiore al 30% del prezzo medio rispetto a quello dell’analogo periodo 2019, ciò che è mutato sono le percentuali da applicare per il calcolo del bonus spettante. Il credito d’imposta riconosciuto, in misura ridotta rispetto alle precedenti versioni, è così riconosciuto:

  • imprese energivore, credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute;
  • imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta;
  • imprese gasivore, credito spettante in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas;
  • imprese non gasivore, credito spettante in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas.

Si invita pertanto i contribuenti ad inviare anche per tale trimestre al fornitore la comunicazione per individuare l’ammontare dell’eventuale agevolazione.

Come di consueto, i predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il Modello F24; l’utilizzo deve avvenire entro il 31 dicembre 2023 a pena di decadenza.

Possono inoltre essere ceduti nel loro intero ammontare ad altri soggetti. Questi ultimi possono a lor volta cederli ad altri solo se sono soggetti “qualificati”, intendendosi per tali le banche e gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Ricordiamo che è una misura agevolativa interessante, stante anche il fatto che tali crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni.