Prest.O (Ex Voucher) : le novità dal 2023

La legge di Bilancio è intervenuta con un restyling della normativa esistente dei “Prest.O”, anche noto come contratto di prestazione occasionale (da non confondere con il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.) nella speranza di rispondere alle esigenze delle piccole imprese che necessitano di maggiore flessibilità nella gestione di alcune tipologie di rapporti di lavoro.

Di seguito, per punti, le principali novità:

  • Ampliamento dei datori di lavoro: dal 1° gennaio 2023 possono ricorrere a questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, senza alcuna distinzione relativa all’attività svolta (fino al 31/12/2022 il limite dimensionale era di 5, con l’eccezione per le imprese del settore turistico e alberghiero che era di 8);
  • Aumento dei compensi che ciascun utilizzatore può erogare alla totalità dei prestatori: dal 1° gennaio è di 10.000 euro annui (fino al 31/12/2022 il limite massimo era di 5.000 euro);

Rimangono fermi invece il valore orario di 9 euro netti per il prestatore di lavoro (costo orario aziendale 12,41 euro), l’erogazione del compenso minimo pari all’equivalente di 4 ore per ciascuna giornata di attivazione a prescindere dal numero di ore effettivamente prestate se inferiore a 4, il limite massimo di compenso erogabile da ciascun utilizzatore al singolo prestatore (euro 2.500), il numero massimo di ore attivabili in un anno (280 ore), il divieto di utilizzo nell’ambito di contratti di appalto e per le imprese appartenenti al settore dell’edilizia ed affini, il divieto di utilizzo di questa forma contrattuale con prestatori con cui si è avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione cessato nei 6 mesi precedenti e le modalità di attivazione.

La nuova normativa, inoltre, vieta l’utilizzo di questa forma contrattuale in agricoltura con l’introduzione di una nuova particolare forma contrattuale per il biennio 2023-2024 che non ha nulla a che vedere con il contratto di prestazione occasionale in quanto rientra a pieno titolo nell’alveo del lavoro subordinato.

Fino ad oggi, essendo che il ricorso a questa forma contrattuale è farraginoso soprattutto in fase di primo utilizzo in quanto non permette di rispondere alle esigenze aziendali in modo celere viste le tempistiche richieste per la registrazione nel portale Inps e per l’accredito delle somme necessarie per poter procedere all’attivazione della prestazione, è stata una forma di lavoro poco utilizzata dalle imprese.

Sicuramente è apprezzabile quest’apertura da parte del legislatore, ma è davvero un aiuto per le imprese?