Pensioni: diamo i numeri?

La Ragioneria dello stato, con periodicità annuale, elabora le tendenze di medio-lungo periodo sulla dinamica della speranza di vita. Da qui, per esempio, emerge che la pensione di vecchiaia rimarrà a 67 anni fino il 2026, incrementandosi di due mesi nel 2027 e 2028 per poi incrementare di ulteriori tre dal 2029. La pensione anticipata, i cui requisiti sono stati congelati fino il 2026, nel biennio 2027-2028 richiederà 42 anni di contributi alle donne e 43 agli uomini.

Ma la novità del 2022 è “Quota 102”.

Fino a tutto il 2021 al ricorrere dei requisiti di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, si conseguiva il diritto alla pensione “Quota 100”. La stessa, per l’anno 2022 è stata sostituita da “Quota 102”. In questo caso, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione Separata, che perfezionano lo stesso requisito contributivo di cui sopra ma con almeno 64 anni di età anagrafica, conseguono il diritto alla pensione anticipata “Quota 102”.

Ai fini della maturazione del requisito contributivo è valutata qualsiasi contribuzione versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando che dei 38 anni di contributi richiesti almeno 35 devono essere effettivi, cioè non ci devono essere contributi figurativi da disoccupazione indennizzata o da malattia.

Una volta maturato il diritto entro il 2022, non si sarà obbligati ad esercitarlo entro tale termine, essendo sempre possibile conseguire la pensione in un momento successivo nel rispetto delle cosiddette finestre. Infatti, la decorrenza del trattamento pensionistico varia a seconda che il beneficiario sia dipendente o meno di Pubbliche Amministrazioni. Nel primo caso la finestra, e quindi la decorrenza, sarà successiva a 6 mesi dalla maturazione dei requisiti; nel secondo la finestra sarà di 3 mesi.

La pensione “Quota 102” essendo una variante delle pensioni anticipate, è soggetta al vincolo di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di Euro 5.000 lordi annui. Non possono accedere alla pensione anticipata in questione il personale militare delle forze armate, delle forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale dei vigili del fuoco nonché il personale della guardia di finanza.

Attenzione a rispettare bene le condizioni di cumulabilità e… Fatevi bene i conti!