Modello IVA TR e limite per l’esonero dal visto di conformità

Con il prossimo 30 aprile 2024 scade il termine per la trasmissione del modello per la richiesta in compensazione o a rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2024.

Allo stato attuale non vi sono novità da tenere in considerazione in quanto, anche l’innalzamento della soglia di compensazione per  l’esonero dall’apposizione del visto di conformità legato ai “regimi premiali ISA”, prevista a 70.000  dal “decreto adempimenti”, attende l’emanazione di apposito Provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe verosimilmente prevedere, in parallelo, un aumento delle soglie di livello di affidabilità fiscale.

Il limite rimane pertanto ancorato ai 50.000 euro se il contribuente, soggetto ISA, ha conseguito negli anni precedenti un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per l’esercizio 2022 o 8,5 quale media per il 2021 e 2022.

Resta opportuno ricordare che tale soglia è riferita non all’anno di maturazione dei crediti, ma a quello in cui si effettuano le richieste di compensazione pertanto, per il 2024, dovrà essere monitorato il cumulo delle compensazioni del credito Iva annuale 2023 e dei crediti Iva trimestrali 2024. Ciò in aderenza a quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria con circolare n. 17/E/2019 nella quale è specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”.