Licenziamento economico nullo durante l’emergenza Covid

Il licenziamento intimato per asserita cessazione dell’attività aziendale durante il divieto di recesso per motivi economici (introdotto dal decreto cura Italia e prorogato più volte) è affetto da nullità per violazione dell’articolo 1418 del Codice civile e va sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori e dall’articolo 2 del decreto legislativo 23/2015. 

Con questa decisione, molto importante considerata la novità della materia, il Tribunale di Mantova, con la sentenza 112/2020, ha dato applicazione alle regole che, per gestire gli effetti occupazionali della pandemia, hanno sancito il divieto di licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici. 

Il Tribunale ha affermato, inoltre, l’applicabilità del divieto di recesso per motivi economici ai rapporti di apprendistato, precisando che i recessi intimati per giustificato motivo oggettivo in violazione del divieto generale di licenziamento sono assoggettati alla stessa regola applicabile ai rapporti ordinari.