L’epilogo del Vincolo Sportivo

Per vincolo sportivo si intende la facoltà concessa agli enti sportivi dilettantistici di rinnovare unilateralmente il tesseramento degli atleti, senza espresso consenso di quest’ultimi.

Ancora prima che entrasse in vigore, l’art. 31 del D. Lgs. 36/2021, è stato modificato più volte.

Si è passati da un’abolizione totale del vincolo, ad un’abolizione dilazionata nel tempo, fino alla versione attuale che prevede, per i dilettanti, un vincolo della durata massima biennale, rimanendo valida la regola che i tesseramenti che costituiscono rinnovi, saranno assoggettati a vincolo sino al 30.6.2024.

Tale disposizione circa la durata massima biennale è stata introdotta dall’art.41 del DL 22.6.2023 n.75,  convertito con la L. 10.8.2023 n. 112.

La norma prevede anche che le FSN e DSA dovranno, con proprio regolamento, determinare i Premi di Formazione Tecnica. Si tratta di quella somma che l’asd/ssd che stipula il primo contratto di lavoro sportivo all’atleta deve erogare alle società dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed il proprio percorso di formazione sportiva. La determinazione dell’importo, dovrà tenere conto dell’età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del contratto di lavoro.

In caso di inerzia, entro il 31.12.2023, delle Federazioni sportive o Discipline sportive associate, provvederà il Dipartimento dello Sport con proprio decreto.

Infine, per quanto concerne lo sport professionistico, l’art. 31 del D. Lgs. 36 ha abrogato la disposizione della L. 91/81 che aboliva il vincolo sportivo e dal 1° luglio 2023 l’abolizione del vincolo sportivo nel professionismo trova la sua giustificazione nell’art. 31 del D. Lgs. 36/2021.