L’enoturismo quale attività agricola connessa

L’attività enoturistica, con soddisfazione degli operatori del settore ed in particolare del vitivinicolo, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del cc ed in funzione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 potrà godere della relativa disciplina fiscale.

Il produttore vitivinicolo potrà infatti accedere ai benefici dettati dalla L. 413/1991 (disposizioni in favore dell’agriturismo) adottando la forfetizzazione dei ricavi in misura pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini iva, e praticherà l’abbattimento del 50% dell’IVA incassata a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed importazioni. Quest’ultima forfetizzazione sarà fruibile unicamente dai produttori che svolgono la propria attività nell’ambito di una azienda agricola.

Sono da considerarsi attività enoturistiche:

  • le visite guidate ai vigneti dell’azienda, alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utilizzati per la coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa anche la vendemmia didattica;
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda, ovvero anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.

E’ previsto un elenco dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento dell’attività di enoturismo:

  • almeno tre giorni minimi di apertura settimanale, tra cui possono essere considerati anche domeniche, festivi e prefestivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite preferibilmente informatici;
  • l’affissione all’ingresso dell’azienda di un pannello contenente l’eventuale marchio distintivo dell’enoturismo, i dati relativi all’accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, i servizi offerti, le lingue parlate, e l’eventuale inserimento all’interno di una strada del vino;
  • un sito o una pagina web aziendale, la quale può anche non essere gestita in proprio dall’azienda;
  • l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • la disponibilità di materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue;
  • il possesso di ambienti dedicati o comunque idonei all’accoglienza e al ricevimento del cliente, anche in relazione alle attività effettivamente svolte, nonché l’obbligo di far eseguire le degustazioni con calici che mantengano le caratteristiche organolettiche del prodotto;
  • la presenza di personale addetto all’accoglienza opportunamente formato anche sulle caratteristiche turistiche del territorio; in particolare esso deve essere individuato tra il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda, ed i collaboratori esterni;
  • lo svolgimento di servizi di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione.