Le clausole vessatorie e il Codice del Consumo

Con riferimento alle condizioni generali dei contratti, le cosiddette clausole vessatorie sono disciplinate agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Nell’ambito del solo Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le situazioni relative alle clausole vessatorie per il consumatore sono disciplinate agli artt. 33 e seguenti; tale decreto ha modificato l’art. 1469-bis del codice civile sui “Contratti del consumatore” ed ha abrogato i successivi articoli.

La norma sul “consumo” individua nel rapporto contrattuale due parti:

il “professionista”, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

e il consumatore” o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

L’art. 33 del Codice del Consumo ai commi 2-5, elenca 22 casi di clausole che si presumono vessatorie fino prova contraria.

Un elemento fondamentale che contraddistingue la differenza tra le condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341-1342 del Codice Civile e le disposizioni del Codice del Consumo è definito agli artt. 33 e seguenti: sono vessatorie tutte le clausole che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, quindi, potrebbero essere nulle anche se approvate specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. con la c.d. “doppia firma”.