Le clausole di garanzia nei contratti di cessione di partecipazioni

Nei contratti di compravendita di partecipazioni è prassi ormai consolidata quella di prevedere clausole di garanzia (escrow) tese generalmente a tutelare l’acquirente riguardo  le consistenze patrimoniali delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento, nonché la precedente “buona gestione”.

Clausole di questo genere molto spesso hanno ad oggetto l’impegno dell’alienante a tenere indenne l’acquirente, per un determinato arco temporale, da sopravvenienze di carattere fiscale riconducibili ad esercizi ante cessione e derivanti da possibili controlli, accertamenti etc..

Per applicare il corretto trattamento fiscale all’ attivazione della garanzia è necessario, però, riflettere sulla natura giuridica di tali clausole contrattuali, che può essere ogni volta differente in quanto si tratta di identificare la natura delle previsioni contrattuali così come concordate e formulate delle parti e perciò rappresentative dell’esatta volontà delle stesse.

In definitiva, sulla base di tali premesse, è possibile individuare due categorie di clausole di garanzia, ovvero quelle di natura indennitaria-risarcitoria, volte a tenere indenne l’acquirente da sopravvenute passività e quelle con natura di aggiustamento prezzo, che hanno lo scopo di riequilibrare l’originario sinallagma contrattuale.

Di fatto operare tale distinzione, pur essendo del tutto evidente in linea teorica, risulta spesso complesso poiché si tratta di clausole che comportano sempre per il cedente il pagamento di una somma di denaro all’ acquirente, a fronte del manifestarsi di un passività di qualsivoglia natura.

Una volta adottata la corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali, dunque, avremo due trattamenti fiscali diversi. Nei casi in cui tali clausole hanno natura risarcitoria, al pari di un indennizzo assicurativo, l’attivazione della garanzia ha natura reddituale determinando la rilevazione di una sopravvenienza passiva o attiva in capo al cedente o all’acquirente. Diverso è il caso in cui le clausole di garanzia contemplano eventi che incidono sulle performances della società ceduta in quanto incidono su parametri economico-patrimoniali cui è legata la determinazione del prezzo di cessione. Tali fattispecie, qualificabili come aggiustamenti del corrispettivo originario di compravendita, non generano componenti attivi di reddito  in capo all’acquirente, ma una riduzione patrimoniale del costo d’acquisto della partecipazione, mentre per il cedente costituiscono un differenziale negativo sul prezzo di cessione.