Lavoratori impatriati

La Circolare Ministeriale n. 33/E del 28 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate aggiunge nuove indicazioni interpretative su temi di rilievo per i lavoratori impatriati, con particolare riferimento:

  • ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione;
  • ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile;
  • all’ambito temporale di applicazione;
  • alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (cd. Aire) per fruire dell’agevolazione fiscale.

La circolare delinea l’ambito soggettivo, evidenziando che può accedere al beneficio chi:

  1.  trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Tuir;
  2. non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni;
  3. svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Destinatari del beneficio fiscale sono i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

a) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto «continuativamente» un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,

ovvero

b) abbiano svolto «continuativamente» un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una «specializzazione post lauream»; il mero conseguimento del titolo può avvenire dopo il rientro in Italia purchè il percorso di studio si sia svolto interamente prima del rientro.

La decadenza che deriva dal mancato rispetto dell’impegno di residenza in Italia per almeno due anni comporta il recupero dei benefici già fruiti con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Per essere considerati ai fini fiscali residente in Italia è necessario vi sia stabilita la dimora abituale oppure la sede principale dei propri affari ed interessi.

Come durata di applicabilità è previsto che l’agevolazione sia applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

I redditi agevolabili risultano essere:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni, prodotti nel territorio dello Stato compreso quelli derivanti da diritti di autore se prodotti nello svolgimento dell’attività professionale, ma esclusi quelli rientranti nel regime forfetario;
  • redditi d’impresa per le attività d’impresa avviate in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La circolare precisa che il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore individuale.

I redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30%, la percentuale di esenzione del reddito prodotto è stata quindi innalzata dal 50 al 70%. Per alcune regioni del centro/sud Italia e Isole la percentuale d’esenzione è stata innalzata al 90%.

Sono inoltre state introdotte alcune casistiche che danno la facoltà di estendere temporalmente per ulteriori cinque anni l’agevolazione per i soggetti impatriati che al 31 dicembre 2019 fruivano già di tale vantaggio. Tale facoltà non è comunque gratuita, in quanto richiede un versamento da commisurarsi in base al reddito percepito ed alla situazione soggettiva del soggetto agevolato nonché del suo nucleo familiare.