La sospensione dei termini di accertamento Covid vige solo per il 2020

Buone notizie dalla Corte di Giustizia Tributaria di Latina che, con la sentenza n. 974/2023, introduce un importantissimo principio, che si spera venga consolidato da altri di giudici di rinvio.

In particolare la sentenza stabilisce che la “sospensione covid” di 85 giorni, introdotta dal DL 18/2020, si applica esclusivamente per l’anno 2020, e non a cascata per gli anni successivi.

Infatti la Corte ritiene che vi debba essere un parallelismo tra la sospensione dei termini di versamento ed adempimento concessa ai contribuenti, rispetto all’inibizione agli uffici finanziari di poter espletare le proprie funzioni.

Se ai contribuenti sono stati concessi solo 85 giorni nel corso del 2020 per poter posticipare i versamenti delle imposte e l’esecuzione degli adempimenti fiscali, anche l’Agenzia delle Entrate può godere della medesima dilazione, solo per l’anno 2020.

Inoltre la Corte coglie un altro motivo del ricorso: l’art. 157 del DL 34/2020 imponeva che gli atti di accertamento in scadenza tra l’8.3.2020 e il 31.12.2020 dovessero essere emessi entro il 31.12.2020, ma potessero essere NOTIFICATI tra il marzo 2021 e il febbraio 2022.

I giudici dunque affermano che sarebbe assurdo che gli accertamenti relativi al 2020 dovessero essere emessi obbligatoriamente entro il 2020, mentre per quelli relativi agli anni successivi, quando la pandemia è andata via via risolvendosi, gli uffici potessero beneficiare di ben 85 giorni in più!

Si rappresenta che la C.G.T. di Taranto, con sentenza n. 734/2/2023, ha concluso in senso opposto, ritenendo operante la proroga di 85 giorni.