La Riforma del Lavoro Sportivo alla griglia di partenza

La conversione in legge del “Decreto Millerporoghe” conferma la partenza al 1° di luglio della riforma del lavoro sportivo.

Vale la pena approfondire alcuni aspetti sui quali la legge di conversione ha apportato delle modifiche e precisazioni.

In primis è stato regolato il profilo della franchigia fiscale. La disposizione infatti mira ad impedire che per il periodo di imposta 2023 siano cumulabili la franchigia di euro 10.000 prevista per il regime dei compensi sportivi e la franchigia di euro 15.000 prevista per il lavoro sportivo. Nel concreto il collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepisca compensi esenti per 10.000 euro, nel prosieguo dell’anno, con il nuovo inquadramento lavoristico potrà cumulare al massimo ulteriori 5.000 di compensi che non concorrono alla formazione del reddito.

La legge di conversione non interviene invece a regolare il passaggio del regime a fini previdenziali per cui rimane il dubbio di come calcolare l’area di esenzione contributiva fino ad euro 5.000 prevista per i lavoratori sportivi autonomi e co.co.co.. Dalla lettura della norma si ritiene la fascia di esenzione contributiva fino a 5.000 per il lavoro sportivo si dovrebbe calcolare sulle somme corrisposte a tale titolo a partire dal 1° luglio, a prescindere dagli importi percepiti fino al 30 giugno a titolo di reddito diverso.

È quindi comunque confermata l’abrogazione dell’art. 67 co. 1 lett. m) per il settore sportivo.

E’ anche confermata l’abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023, il predetto termine però slitta al 1° luglio 2024 (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2023) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Viene previsto che le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvino i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023 e in caso di mancata rispetto del predetto termine sarà l’Autorità politica delegata in materia di sport a provvedervi. Qualora le FSN o le DSA non vi provvedano tempestivamente, non solo vi provvede l’autorità politica, ma non opera neppure lo slittamento dal 31 dicembre 2023 al 1° luglio 2024 del mantenimento del vincolo in caso di rinnovo.

E’ inoltre prorogato al 1° luglio 2024 l’obbligo di prevedere, negli atti costitutivi e negli statuti delle società sportive professionistiche, la costituzione di un organo consultivo che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti alla tutela dei tifosi.