La particolare responsabilità degli amministratori senza deleghe

Un richiamo alle responsabilità degli amministratori privi di deleghe, è stato sancito da una recente sentenza del Tribunale di Bologna (la n. 165/2023).

Già dopo la riforma del diritto societario del 2003 e successivamente con il nuovo testo del 2019 dell’art. 2086, si è manifestata sempre di più la collocazione della responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative nell’ambito soggettivo della colpa sottostante alla responsabilità per il fatto illecito altrui e cioè la culpa in vigilando.

Oltre alla responsabilità verso la società, fondata sul rapporto che ad essa li lega (artt. 2392, 2393 e 2393-bis c.c.), gli amministratori rispondono verso i creditori della società per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), verso ciascun socio o anche terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395 c.c.).

La sentenza oltre a confermare quanto già precedentemente si era consolidato nella prassi, sancisce come gli amministratori senza deleghe non possano invocare, quale esimente da responsabilità, la circostanza della mancata partecipazione a determinate assemblee o riunioni del CdA: il comportamento omissivo costituisce infatti una palese manifestazione di negligenza e colpa non scusabile rispetto alle conseguenze pregiudizievoli delle decisioni del CdA. Non solo, la responsabilità, può derivare, anche nel caso di partecipazione alle riunioni, da una scarsa conoscenza per non avere colposamente rilevato l’altrui illecita gestione.

Se da una parte gli amministratori con deleghe hanno l’obbligo di riferire agli altri componenti del CdA (e al Collegio Sindacale se esistente) ai sensi dell’art. 2381 cc 5 comma, gli amministratori senza delega hanno l’obbligo di richiedere l’informativa se mancante e devono effettuare i necessari approfondimenti nel caso in cui l’informativa vi sia, ma sia riferita ad operazioni potenzialmente dannose per la società.

In buona sostanza gli amministratori senza deleghe non possono più avere un ruolo di secondo piano, ma devono essi stessi assumere un ruolo attivo per il bene della società e per dotarsi dell’esimente nel caso in cui le attività promosse e condotte dagli amministratori delegati siano sfociate in situazioni di mancata conservazione dell’integrità del patrimonio o in situazioni che sfocino in procedure concorsuali. Al fine dell’esimente da responsabilità, grava quindi su di essi il dovere di attivarsi per assumere le più idonee contromisure volte ad evitare o limitare il danno conseguente ad operazioni disposte da altri.