La nomina dell’organo di controllo nelle SRL: obbligo od opportunità

Al momento dell’approvazione del Bilancio 2022 l’assemblea sarà tenuta a verificare l’eventuale superamento dei limiti imposti dall’articolo 2477 del codice civile.

L’articolo 379 del Decreto Legislativo numero 14/2019, noto come “il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi anni, ha modificato l’attuale versione dell’articolo 2477 del codice civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al realizzarsi del superamento per due esercizi consecutivi di anche solo uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

L’ultima proroga contenuta nell’articolo 1-bis del D.L. 118/2021, che va letta in maniera coordinata con il posticipo di altri adempimenti necessari alla piena attuazione del Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza, prevede che:

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

Tale obbligo potrebbe rivelarsi anche una opportunità per le imprese, avendo quindi lo scopo di assicurarsi un sistema amministrativo maggiormente performante, migliorare i rapporti con i terzi e salvaguardarsi dal rischio frodi, oltre che dotarsi di un sistema di governance più strutturato che possa anche influire sul miglioramento degli adeguati assetti organizzativi, particolarmente attenzionati di recente dal Legislatore.

Non vada vista dunque l’ulteriore incombenza unicamente come un aggravio di costi, ma anche come uno strumento di tutela della società, degli amministratori e dei soci. La Stefani Piana & Partners Srl Stp, quale società di revisione, è in grado di affiancare la clientela sulla tematica oramai alle porte.