La Legge di Bilancio 2021 potenzia il credito d’imposta per beni strumentali nuovi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 16 novembre il disegno di Legge di Bilancio per il 2021 prevedendo, fra le varie misure, un  aumento delle aliquote e dei tetti di spesa per il credito d’imposta su investimenti in beni strumentali, introdotto dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). E’ interessante, fra l’altro, la disposizione che rende parzialmente retroattivo l’ampliamento di tali benefici, stabilendone la decorrenza in relazione agli investimenti effettuati già a partire dal 16.11.2020.

Le novità si articolano come segue:

Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021

  • Per i beni strumentali ordinari, l’agevolazione viene estesa anche ai beni immateriali generici (prima esclusi) e la misura del credito d’imposta viene innalzata al 10% del costo dell’investimento con un tetto di 2 mln si spesa per beni materiali e 1mln per gli immateriali.

La percentuale viene elevata al 15% in caso di investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile.

  • Per i beni strumentali industria 4.0, il credito d’imposta beni materiali viene innalzato al  50% del costo per gli investimenti fino a 2,5 mln, 30% per la quota di investimenti superiore a 2,5 mln e fino a 10 mln e 10% per la quota superiore a 10 mln e fino a 20 milioni, mentre il credito d’imposta beni immateriali passa al 20% nel limite massimo di 1 mln di spesa.

Investimenti effettuati nel 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)

  • Per i beni strumentali ordinari il credito d’imposta torna al 6% (come stabilito dalla Legge di bilancio per il 2020) con i medesimi tetti di spesa sopra evidenziati 
  • Per i beni strumentali industria 4.0 i tre scaglioni percentuali disposti per i beni materiali vengono ridotti al 40%, 20% e 10%. Nulla cambia per i beni immateriali.

Ulteriore importante novità riguarda il periodo di fruizione del credito che sarà utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. ed in 3 quote annuali (in luogo delle 5 precedenti), con la possibilità di fruire dell’intero credito nel primo anno per i beni strumentali ordinari oggetto d’investimento da parte di contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 5 mln di euro.