La fuoriuscita dal regime forfettario nel 2023 e sanatorie

Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario può avvenire per convenienza ovvero per obbligo.

All’inizio di ciascun esercizio è opportuno effettuare una valutazione legata alla convenienza di continuare ad adottare il regime forfetario. Uno dei motivi che possono portare a scegliere il regime ordinario possono essere legati al fatto che il contribuente sostiene elevati costi di gestione (la cui incidenza è maggiore rispetto a quanto viene abbattuto applicando il coefficiente di redditività ai ricavi lordi); un’altra ragione può essere legata al sostenimento di elevati oneri deducibili e detraibili che altrimenti perderebbe.

La fuoriuscita dal regime forfetario può anche essere obbligatoria nel caso di perdita di uno dei requisiti d’accesso, per il sopravvenire di una condizione ostativa, oppure quando diviene definitivo un accertamento nel quale venga riscontrato il venir meno delle condizioni di accesso al regime.

La perdita dei requisiti o la verifica di una condizione ostativa determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.

Tuttavia, per effetto di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, la fuoriuscita è immediata nell’anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro.

Venendo all’osservanza degli adempimenti di più immediato interesse tipici del regime ordinario sarà necessario:

  • emettere fattura elettronica, addebitando l’IVA;
  • attivare i registri contabili;
  • se dovuta dall’attività che si svolge, effettuare le ritenute d’acconto;
  • subire le ritenute d’acconto ove previsto.

Nel caso in cui ci si accorga tardivamente, e quindi in corso d’anno, di una causa di decadenza, è necessario sanare le violazioni commesse. Nella risposta all’istanza di interpello n. 500/2019 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “l’errore (e-fattura emessa senza IVA) può essere sanato tanto emettendo note di variazione in aumento ad integrazione delle fatture originarie, ovvero emettendo note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, esponendo anche la ritenuta d’acconto se dovuta.”

Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia emesso fatture cartacee, le conseguenze dovrebbero essere più onerose posto che la fattura dovrebbe considerarsi come non emessa. Alla mancata emissione della fattura entro i 12 giorno dall’effettuazione dell’operazione si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro per ogni fattura se la correzione avviene entro la prima liquidazione IVA, salvo potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso.