Iva evasa: irrilevante il calcolo di fatture passive non registrate

Per il reato di omessa dichiarazione, la quantificazione dell’Iva evasa non deve considerare le fatture passive non contabilizzate che hanno invece rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. 

Ad affermare il principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 10382/2021.

L’amministratore di una Srl veniva condannato in primo grado per omessa presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell’Iva, atteso il superamento della soglia di punibilità per entrambi i tributi.

In appello la decisione veniva riformata: ai fini delle imposte sui redditi venivano considerate deducibili alcune fatture passive grazie alle quali non era integrato il reato; diversamente, ai fini Iva, le stesse fatture non venivano considerate detraibili in quanto non contabilizzate. 

Veniva quindi proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte respingeva tuttavia il ricorso, confermando il differente trattamento per il calcolo dell’imposta evasa penalmente rilevante tra le imposte sui redditi e l’Iva rispetto a fatture non contabilizzate. 

Tale principio trova un fondamento giuridico nella sentenza 95/2019 della Corte Costituzionale, la quale, seppur con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta con false fatture, ha ribadito che le norme del D. Lgs 74/2000 dimostrano un particolare rigore nella tutela penale del sistema tributario per il ruolo che riveste la fattura nel sistema Iva.

Nella specie, secondo la Cassazione, la società aveva omesso la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni, condotte che escludevano la detraibilità Iva delle fatture in contestazione.