Inquadramento dei lavoratori sportivi occupati nei Centri Estivi

L’estate è alle porte!

Da una parte la preoccupazione dei genitori di gestire al meglio le moltissime settimane di vacanze estive dei propri figli in età scolare, dall’altra le novità in tema di lavoro sportivo che le asd/ssd devono affrontare anche per la gestione delle attività proposte all’utenza durante la stagione calda.

Anzitutto bisogna distinguere il caso in cui il sodalizio proponga un centro estivo di puro sport, o, al contrario, inserisca altre proposte: gite fuori porta, attività ricreative, musicali, culturali, laboratoriali, di sostegno allo studio.

Nel caso il centro estivo sia di solo sport, l’impiego di personale in ambito sportivo con funzioni didattiche, di preparazione, di assistenza e/o di formazione, dovrà necessariamente essere inquadrato nella figura del “lavoratore sportivo”, ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, se retribuito, ovvero in quella del “volontario”, se la prestazione verrà resa, invece, in forma totalmente gratuita (salvo rimborso spese), così come stabilito dall’articolo 29 D.Lgs. 36/2021.

In base alla disciplina sportiva svolta sarà possibile pure attingere dalle diverse figure introdotte dall’elenco di mansioni previste con il dpcm 21.2.2024.

Diversamente se l’asd/ssd non propone un centro estivo di “puro” sport, si dovrà anzitutto verificare se il proprio statuto prevede la possibilità di svolgere “attività diverse”, quindi secondarie e strumentali all’attività sportiva.

In caso di risposta affermativa, bisogna capire cosa fare con le figure non sportive o non direttamente connesse alla pratica dello sport. Parliamo dunque degli animatori che si occupano di intrattenere i ragazzi in attività non sportive.

Ovviamente non sarà possibile usufruire della speciale normativa prevista per i lavoratori sportivi (peraltro già esclusa ante riforma 2023), ma questo personale dovrà avere un trattamento giuslavoristico rientrante nei caratteri ordinari: come dipendente a tempo determinato o come collaborazione coordinata e continuativa, oppure, in presenza dei necessari presupposti, senza necessità di assunzione diretta (es. lavoro intermittente o occasionale).

Per quanto concerne il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. (in gergo la prestazione con ritenuta del 20%) è necessario verificare che effettivamente la prestazione sia autonoma e non sia reiterata.

Non esistono parametri normativi che indichino l’importo massimo del corrispettivo o del compenso tale da definire occasionale o meno l’attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte, oppure la loro durata, entro cui è configurabile un’attività occasionale. Ne consegue che il carattere occasionale o abituale della prestazione deve essere individuato esaminando la fattispecie concreta, valutando la natura e le caratteristiche dell’attività esercitata. Si deve pure rammentare che la prestazione occasionale impone: l’assenza di vincoli di subordinazione e l’autonomia nell’organizzare i tempi e i modi della prestazione; l’assenza di coordinamento con l’attività del committente e la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; la personalità della prestazione; l’assenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale.

Si ricorda infine che per le asd/ssd non è obbligatoria la comunicazione preventiva all’ispettorato del Lavoro.