Impresa agricola e vino

Come ben noto la produzione di vino rientra a pieno titolo nel cd “settore agricolo” ed in ragione di ciò, a determinate condizioni , da diritto all’accesso ad un regime impositivo che comporta la dichiarazione di un reddito determinato forfettariamente quale espressione della produttività del capitale e del lavoro impiegato sul fondo. Tale regime impositivo, ossia di denuncia di un “reddito agrario” (ex art. 32 del Tuir), spetta per l’appunto all’imprenditore agricolo sul presupposto dell’esercizio di una delle attività individuate nell’articolo del Testo Unico sui Redditi che identifica l’attività cd agricola anche ai fini fiscali.

Il reddito agrario è l’unico caso esistente nel nostro sistema tributario in cui un’attività d’impresa viene tassata sulla base della rendita catastale, a prescindere, quindi, dal reddito effettivo o dalla perdita.

Questo regime fiscale spetta per “natura” ai soggetti che svolgono dette attività sotto forma di ditta individuale, società semplice o ente non commerciale. Negli altri casi il reddito prodotto, salvo i casi in cui è possibile optare per la determinazione del reddito in forma catastale, il reddito prodotto è considerato reddito “d’impresa”.

Il legislatore ha affiancato alle attività enunciate quale agricole al citato articolo del cc anche le cd “attività agricole connesse” ampliando così le attività che possono fruire del suddetto regime, nel rispetto di determinati requisiti.

La produzione dell’uva e del vino prende avvio con la coltivazione del fondo e, se esercitata da una persona fisica, società d persona o ente non commerciale, produce reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Tuir. Nel caso l’agricoltore si occupi personalmente della lavorazione e trasformazione dell’uva in vino, anche mediate impianti e macchinari tecnologici, l’attività si qualifica come attività agricola ed il relativo reddito quale reddito agrario.

I soggetti tenuti a dichiarare il reddito agrario sono coloro che esercitano su un fondo l’attività agricola di coltivazione della vite e di trasformazione dell’uva in vino. Non è necessario il fondo sia posseduto a titolo di proprietà, è sufficiente sia detenuto in base ad un diritto reale oppure in locazione.

Con riferimento al settore vitivinicolo, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo che determinano l’insorgenza del reddito agrario sono:

  • attività di coltivazione del fondo ai fini della produzione dell’uva;
  • attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di uve ottenute dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.