Il socio liquidatore di Srl : Obbligo di iscrizione o di permanenza nella gestione INPS commercianti/artigiani

Ci si è chiesti se per il socio di Srl che viene nominato liquidatore ricorrano i presupposti per l’iscrizione alla gestione INPS commercianti/artigiani in virtù dell’attività prestata a favore della società nel corso della liquidazione e, ancor più, se per il socio con precedente incarico di amministratore e già sottoposto alla doppia contribuzione “gestione separata/IVS”  debba permanere tale obbligo di iscrizione.

Di fatto l’INPS aveva già fornito preziosi chiarimenti in merito con proprio messaggio n. 15352 del 10/06/2010 precisando che, con riferimento alla fase conclusiva della vita di un’impresa, quale è appunto la liquidazione della società, il presupposto perché si inneschi o permanga l’obbligo di iscrizione, consiste nello “svolgimento, con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, delle attività sociali” e per tali devono intendersi ”quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell’oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l’impresa ha esercitato durante la propria vita. Ne consegue che il socio liquidatore è soggetto all’obbligo d’iscrizione fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell’attività d’impresa”.

Deve pertanto ritenersi escluso l’obbligo di contribuzione in tutti i casi in cui la fase liquidatoria consista nella mera monetizzazione dei beni strumentali o di altre attività immateriali o finanziarie, a nulla valendo la permanenza di iscrizione della società presso la competente CCIAA.

Per contro, ove la liquidazione imponga, anche in minima parte, la prosecuzione dell’attività caratteristica finalizzata, ad esempio, allo smaltimento delle scorte di magazzino o al completamento di opere o servizi precedentemente contrattualizzati, il socio liquidatore rimarrà soggetto all’obbligo di iscrizione.