Ci si è chiesti se per il socio di Srl che viene nominato liquidatore ricorrano i presupposti per l’iscrizione alla gestione INPS commercianti/artigiani in virtù dell’attività prestata a favore della società nel corso della liquidazione e, ancor più, se per il socio con precedente incarico di amministratore e già sottoposto alla doppia contribuzione “gestione separata/IVS” debba permanere tale obbligo di iscrizione.
Di fatto l’INPS aveva già fornito preziosi chiarimenti in merito con proprio messaggio n. 15352 del 10/06/2010 precisando che, con riferimento alla fase conclusiva della vita di un’impresa, quale è appunto la liquidazione della società, il presupposto perché si inneschi o permanga l’obbligo di iscrizione, consiste nello “svolgimento, con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, delle attività sociali” e per tali devono intendersi ”quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell’oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l’impresa ha esercitato durante la propria vita. Ne consegue che il socio liquidatore è soggetto all’obbligo d’iscrizione fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell’attività d’impresa”.
Deve pertanto ritenersi escluso l’obbligo di contribuzione in tutti i casi in cui la fase liquidatoria consista nella mera monetizzazione dei beni strumentali o di altre attività immateriali o finanziarie, a nulla valendo la permanenza di iscrizione della società presso la competente CCIAA.
Per contro, ove la liquidazione imponga, anche in minima parte, la prosecuzione dell’attività caratteristica finalizzata, ad esempio, allo smaltimento delle scorte di magazzino o al completamento di opere o servizi precedentemente contrattualizzati, il socio liquidatore rimarrà soggetto all’obbligo di iscrizione.
Aggiornamento 2026: orientamenti giurisprudenziali recenti
A distanza di anni dal messaggio originario dell’Istituto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha continuato a consolidare graniticamente questo principio, ponendo un argine alle frequenti iscrizioni d’ufficio automatizzate. Anche le pronunce più recenti e l’orientamento giurisprudenziale confermato ad oggi ribadiscono con fermezza che la qualifica formale di liquidatore, di per sé, non fa scattare alcuna presunzione di svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente.
Pertanto, possiamo affermare con ancora maggiore certezza che, affinché l’INPS possa legittimamente pretendere il versamento dei contributi alla gestione Commercianti o Artigiani, spetta all’Ente stesso l’onere di provare in modo rigoroso che il socio liquidatore stia continuando a gestire operativamente il core business aziendale. In assenza di prove concrete di un’attività commerciale diuturna, la mera fase di “liquidazione conservativa” (come il recupero dei crediti, il pagamento dei debiti pregressi o la semplice cessione in blocco dei cespiti) resta del tutto esente dall’obbligo contributivo, mettendo al riparo il socio liquidatore da pretese previdenziali infondate in questa delicata fase di chiusura societaria.






