Il regime di non imponibilità nelle esportazioni triangolari

Lo scorso 4 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 283 ad istanza di interpello avente ad oggetto le esportazioni triangolari e la disciplina iva applicabile. In sostanza è stato ribadito il principio fondamentale per il quale, al fine di beneficiare della non imponibilità della prima cessione, ovvero la cessione fra fornitore IT  (primo cedente) e primo cessionario IT (o promotore della triangolazione), è necessario che il bene ceduto sia trasportato/spedito al secondo cessionario Extra-UE, quale destinatario finale, a “cura o nome” del primo cedente. Ciò significa che l’esportazione triangolare non imponibile si realizza solo ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a del DPR 633/72.

Il promotore della triangolazione, di fatto, non deve acquisire la disponibilità del bene oggetto di cessione salvo il caso in cui debba eseguirvi i necessari “test o collaudi per il controllo della rispondenza del bene ai requisiti costruttivi richiesti” o nel caso debba sottoporre  “i beni ad assemblaggio e certificazione”, il tutto prima di acquistarli ai fini della rivendita al cliente finale extracomunitario. Ciò in quanto tali circostanze non costituiscono “consegna in Italia, trattandosi di meri fatti tecnici diretti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione” (cfr. risoluzione n. 72/E del 2000 e risposta interpello 580 del 2020).

In tutti i casi diversi da quelli citati, pertanto, anche se in presenza di circostanze o elementi assimilabili alle fattispecie sopra descritte, l’Agenzia conclude che la prima cessione debba essere soggetta ad IVA, in quanto trattasi a tutti gli effetti di una cessione interna.