Il Ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento operoso speciale è stato esteso, così si apprende dallo schema di Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, alle annualità antecedenti al 2022 e prevede come termine il 31 maggio 2024 sia per il pagamento della somme in unica soluzione, sia per la rimozione della violazione.

I contribuenti potranno dunque beneficiare del ravvedimento speciale per tutte le annualità ancora accertabili sino all’annualità 2022.

Viene quindi consentito al contribuente di rimuovere alcune violazioni tributarie beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale con facoltà di pagamento rateale.

Potranno essere sanate con riduzione a 1/18:

– le infedeli dichiarazioni modelli IVA e modelli 770 (si paga il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione);

– le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP (si paga il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione);

– le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni (si paga il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione);

– le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti, (si paga l’1,67% a titolo di sanzione per i crediti non spettanti o il 5,55% per i crediti inesistenti).

Nel mentre non sono ravvedibili:

– le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate;- e omesse dichiarazioni;

– le omesse/infedeli compilazioni del quadro RW, mentre si può ravvedere la mancata dichiarazione di redditi prodotti all’estero, così come le violazioni in tema di IVIE/IVAFE;

– le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73

Viene fornita quindi al contribuente la possibilità di sanare errori od omissioni sul passato riducendo l’onere della sanzione.