01 Mar Il nuovo CCNL è obbligatorio per i lavoratori dello sport?
Nel mese di gennaio 2024 è stato sottoscritto da varie sigle sindacali, il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport, avente validità di tre anni (1.1.2024 – 31.12.2026).
Questo CCNL sostituisce il CCNL palestre e impianti sportivi. Quello attualmente in vigore assume il nome di “CCNL per i Lavoratori dello Sport”, quindi si rivolge sia a lavoratori ordinari dello sport, sia a quelli declinati dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021.
Ma che cos’è un CCNL?
Si tratta di un accordo, una procedura negoziale fra organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro, per ottenere una regolamentazione dei reciproci interessi in materia di rapporti di lavoro e di relazioni sindacali.
Per chi è vincolante?
Il CCNL deve essere applicato da quei datori di lavoro che:
- sono iscritti ai sindacati che hanno firmato l’accordo;
- dichiarano di applicarlo nella lettera di assunzione;
- dichiarano di applicarlo nel contratto di co.co.co;
- dichiarano di applicarlo nel contratto di co.co.co amm.vo gestionale.
Quando tali presupposti non sussistono il CCNL non è assolutamente vincolante.
Quali potrebbero essere dunque le conseguenze concrete di questa novità?
Secondo il parere della scrivente, una positiva e due un po’ meno.
Partiamo dalla positiva.
Gli importi delle tabelle compensi del ccnl potrebbero essere considerati come importo massimo per delimitare l’ipotesi di “sovracompensazione”, come indice presuntivo di indiretta distribuzione degli utili, per l’obbligo di assenza di scopo di lucro per tutti i sodalizi sportivi dilettantistici.
Cioè si va in sostanza ad eliminare l’aleatorietà di questo parametro, che preoccupava più di qualcuno, perché l’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 per il Terzo Settore, cui rimanda espressamente l’art. 8 del D. 36/2021 afferma che si ha distribuzione indiretta di utili quando si corrispondono ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dai CCNL del settore, salvo per comprovate esigenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Anche quest’ultimo (quello delle comprovate esigenze) sarebbe un interessante punto da approfondire, ma per ora limitiamoci a considerare il fatto che ora come ora abbiamo scritto nero su bianco il possibile limite entro cui fissare la retribuzione o il compenso dei vari operatori dello sport, che comunque può essere aumentato del 40%.
La prima conseguenza negativa è che la presenza di compensi minimi tabellari espone importi che possono andare bene per determinati settori, ma non per altri, in particolare se si pensa ad atleti che militano in campionati di categoria.
L’ulteriore aspetto negativo è che in caso di contestazione col lavoratore/collaboratore sportivo, che sfoci in contenzioso, il Giudice del Lavoro, per avere un parametro per la determinazione della corretta retribuzione/compenso potrà fare riferimento al ccnl. Ciò in quanto i minimi retributivi vengono utilizzati come parametro per valutare l’equa retribuzione.
Si espone qui di seguito la TABELLA dei compensi delineati dal CCNL, col confronto col parametro massimo del 40%.
Livelli |
Retribuzione dal 01.01.2024 | Compensi minimi co.co.co dal 01.01.2024 | Compensi massimi D.Lgs 112/2017 |
Quadri |
1.943,93 | € 14,05 | € 19,66 |
I |
1.856,08 |
€ 13,41 |
€ 18,78 |
II |
1.686,04 |
€ 12,18 |
€ 17,06 |
III |
1.527,36 |
€ 11,04 |
€ 15,45 |
IV |
1.406,82 |
€ 10,16 |
€ 14,23 |
V |
1.319,18 | € 9,53 |
€ 13,34 |
VI |
1.247,94 |
€ 9,02 |
€ 12,62 |