Il fondo patrimoniale non paga i debiti d’impresa o professionali

Le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale hanno «uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia» e, quindi, «la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa». 

Ne consegue che i beni vincolati in fondo patrimoniale non sono pignorabili dal creditore il quale pretende di affermare l’esistenza di una presunzione secondo cui le fideiussioni prestate in relazione a un’attività imprenditoriale dovrebbero «ritenersi rientrare nell’alveo di quelle prestate nell’interesse della famiglia». 

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 2904 dell’8 febbraio 2021, con la quale si esclude, dunque, una connessione automatica tra i debiti assunti per ragioni professionali o imprenditoriali e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore mediante l’assunzione di detti debiti.

Si tratta di un principio molto rilevante, atteso che i beni del fondo patrimoniale, come noto, non sono escutibili per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 170 del Codice civile).