Il contratto di lavoro stagionale e la nota dell’ispettorato del lavoro

L’Ispettorato del Lavoro con la nota n.413 del 2021 ha fornito alcuni chiarimenti circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato stagionale disciplinato dai contratti collettivi.

In questo periodo dell’anno, in cui l’estate è ormai alle porte, sentiamo sempre più spesso parlare di utilizzo dei contratti stagionali . Ma cosa sono?

Tale tipologia contrattuale riguarda le attività lavorative ripetute annualmente, che per determinate situazioni legate a condizioni climatiche o per flussi turistici, si concentrano solo in determinati periodi dell’anno che richiedono una maggiore flessibilità in merito alla forza lavoro.

Al giorno d’oggi, le attività stagionali sono quelle determinate dai contratti collettivi e dal D.P.R. 1525/63 che individua circa 52 attività. Tale decreto, essendo ormai datato e non più aggiornato, comprende ancora molte professioni che ad oggi risultano essere desuete e poco utilizzate, come per esempio la spiumatura della tiffa o la scuotitura, raccolta e la sgranatura delle pine. Pertanto, il legislatore ha previsto la possibilità per la contrattazione collettiva di definire ulteriori attività che rientrino nell’ambito della stagionalità.

Il Decreto legge 87/2018, che ha riformato la disciplina dei contratti a tempo determinato andando a introdurre l’acausalità per i primi dodici mesi del rapporto di lavoro e limitando la durata massima del contratto da 36 a 24 mesi, è intervenuto anche per quanto riguarda la disciplina dei contratti  a tempo determinato stagionali.

In particolare il Decreto Dignità ha previsto che ai contratti stagionali a tempo determinato, anche in somministrazione, non sia applicata la disciplina concernente il limite di durata massima di 24 mesi. Sono altresì esclusi dall’applicazione del cosiddetto “stop and go” ovvero quell’intervallo di 20 o 10 giorni che deve necessariamente passare tra il rinnovo di un contratto e l’altro a seconda che il rapporto abbia avuto una durata superiore od inferiore a 6 mesi (Art 21 c.2 D.Lgs. 81/2015).

Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro abbia sempre stipulato con il dipendente contratti di lavoro stagionali e decida di stipulare un contratto a termine, è ragionevole ritenere necessario inserire sin da subito una delle causali previste dall’art.19 del D.Lgs.81/2015. Nel caso in cui le parti abbiano invece già intrattenuto rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato e decidano di stipulare un contratto stagionale per una delle ipotesi previste dal D.P.R. 1525/1963 o dal contratto collettivo, non sarà più necessario inserire una causale e rispettare l’intervallo di 10 o 20 giorni tra un contratto e l’altro.

Nel 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto chiarendo che le norme derogatorie alla disciplina del contratto a termine previste per i contratti stagionali dal Decreto legge 87/2018 valgono anche per le attività disciplinate dalla contrattazione collettiva non solo nazionale ma anche aziendale e territoriale.

L’Ispettorato ha inoltre precisato la possibilità, per quanto riguarda le attività del settore turistico che abbiano una durata non inferiore a 70 giorni continuativi e non superiori a 120 giorni non continuativi, di stipulare contratti stagionali a tempo indeterminato. Ciò offre la possibilità a tali imprese di poter essere in grado di preparare al meglio il loro esercizio nel periodo di inattività.