I notai spiegano le “Società Benefit”

E’ stato da poco pubblicato lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 121 del 30.11.2022 che si è addentrato nell’interessante tema della “società benefit”, introdotta nell’ordinamento italiano con la l. n. 208 del 28.12.2015.

Preliminarmente si precisa che la “società benefit” non è una nuova tipologia di società ma bensì, semplicemente, un nuovo modello societario intermedio tra la società “for profit” e “not for profit” che può esser attuato sia attraverso una nuova società che attraverso una società esistente.

Le caratteristiche principali della società benefit sono le seguenti:

  • DENOMINAZIONE : Potrà esser integrata con l’indicazione “società benefit” o l’abbreviazione “SB”;
  • OGGETTO SOCIALE : Avrà una struttura dicotomica: una prima parte dev’esser riferita all’attività a scopo di lucro e la seconda all’attività che individua le attività sociali da tutelare (il beneficio comune);
  • OBBLIGHI AMMINISTRATORI : a) Devono esser individuati uno o più soggetti responsabili all’interno della società che si occupino del controllo del perseguimento delle finalità definite nell’oggetto sociale. b) E’ prevista la redazione di una relazione annuale sulle modalità di perseguimento del beneficio comune, relazione che deve essere allegata al fascicolo di bilancio e pubblicata nel sito internet della società, se esistente;
  • RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori dovranno preoccuparsi di ottimizzare adeguatamente: l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune, le diverse esigenze sociali delle categorie previste con un oculato bilanciamento di interessi, tra loro apparentemente eterogenei.