ETS – Lavoro e Volontariato

Passiamo con questo articolo al delicato ed insidioso tema della gestione del lavoro e del volontariato negli ETS.

La riforma del Terzo Settore fornisce indicazione sia sulla gestione dei lavoratori che dei volontari. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato non vi sono particolari differenze rispetto a qualsiasi altro settore non esistendo una contrattazione “ad hoc”. Vengono invece all’interno del Codice del Terzo Settore trattati gli elementi economici e disciplinari delle figure di volontari.

Poniamo quindi maggiore attenzione a tale figura in quanto centrale.

Gli ETS devono avvalersi di volontari per lo svolgimento della loro attività. Questi devono essere iscritti in un apposito registro.

Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e capacità, in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Caratteristiche:

  • personalità
  • spontaneità
  • gratuità
  • solidarietà

Il volontario non dovrà necessariamente essere un associato e vi è incompatibilità con il lavoro dipendente o di altra natura.

Tale figura è di particolare rilievo nelle ODV e APS, le quali si avvalgono prevalentemente di volontari.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese:

  • effettivamente sostenute e documentate
  • entro i limiti stabiliti dall’ente.

Sono vietati i rimborsi forfettari.

Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché:

  • non > 10 euro giornalieri
  • non > 150 euro mensili

Per l’attività di volontariato si intendono anche il ricoprire cariche sociali. Per ODV e APS è espressamente prevista assenza retribuzione delle cariche, per li altri ETS è demandata autonomia dell’ente.

Negli ETS l’assunzione di dipendenti può avvenire:

  • nei limiti necessari al regolare funzionamento
  • quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale

Limiti in ODV e APS

  • Per le ODV non può essere > al 50% dei volontari
  • Per le APS non può essere > al 50% dei volontari o al 5% degli associati

Nelle imprese sociali i volontari non possono > del numero dei dipendenti.

Tratteremo nel contributo successivo il tema della fiscalità.