ETS e l’assenza di scopo di lucro

L’assenza di scopo di utili non va intesa come l’impossibilità di svolgere una attività produttiva di utili (lucro oggettivo) ma come preclusione alla sua distribuzione tra i partecipanti. Gli ETS possono svolgere attività in forma di imprese commerciali  a condizione che l’utile sia reinvestito nell’attività statutaria per finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale regola è attenuata per le imprese sociali costituite in forma societaria per le quali:

  • è consentita una remunerazione limitata del capitale conferito, utilizzando una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione, dedotte le perdite pregresse.
  • è consentito ai soci, in caso di devoluzione di recuperare il capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato, nonché dei dividendi deliberati e non distribuiti.

L’assenza di scopo di lucro in sintesi si esplica sostanzialmente nella:

  • esclusiva destinazione delle risorse finanziarie e strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
  • divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

Sempre connesso al tema di assenza dello scopo di lucro, troviamo l’obbligo di destinazione del patrimonio, ovvero il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite…è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione, il patrimonio dell’Ente deve essere devoluto, previo parere positivo del competente ufficio territoriale del RUNTS, e salva altra destinazione prevista dalla legge, ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per essere ETS vanno adempiuti precisi obblighi, li vedremo nel prossimo contributo..