Dichiarazione Integrativa per mancato utilizzo di perdite pregresse : il contribuente non può ritrattare

L’art. 84 del TUIR prevede che “La perdita di un periodo d’imposta… può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi…”. Per chi non avesse mai posto particolare attenzione al verbo contenuto nel dettato della norma, è intervenuta recentemente la Cassazione con l’ordinanza n. 28064 del 5 ottobre 2023, esprimendo un chiaro principio di diritto secondo il quale, nella determinazione del reddito dell’esercizio, l’utilizzo a scomputo di perdite conseguite in anni precedenti, se ed in quale misura, costituisce una manifestazione di volontà che non può essere successivamente disattesa.

Ciò significa che il contribuente ha la facoltà di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali pregresse portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzarle, riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, e le risultanze della dichiarazione dei redditi costituiscono “manifestazione di volontà negoziale” e non mera “dichiarazione di scienza”.

Per conseguenza, l’opzione manifestata non può essere oggetto di rettifica, “salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore nel quale è incorso”, ai sensi degli artt. 1427 e seguenti del codice civile.

Non è pertanto ammessa, in generale, la dichiarazione integrativa, quando l’oggetto dell’errore riguarda la mancata compensazione dei redditi con perdite pregresse perché in tali casi si tratterebbe non di errore, ma di opzione non esercitata nei termini consentiti.