Dichiarazione integrativa anche per il quadro “Aiuti di Stato”

Lo scorso 14 aprile 2021 l’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 26 ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di correzioni degli importi erroneamente indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” presente nelle dichiarazioni fiscali dall’anno d’imposta 2018.

Pur soffermandosi su un caso specifico sollevato dalla maggior parte dei contribuenti istanti e riguardante l’erronea indicazione  della deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354), in luogo dell’effettivo risparmio d’imposta o del credito d’imposta spettante, l’Agenzia Entrate ha comunque indicato la via per porre rimedio ad eventuali incongruenze sui dati dichiarati.

Il contribuente potrà pertanto presentare Dichiarazione Integrativa a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate provvederà a rettificare gli importi precedentemente iscritti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. Al fine di regolarizzare gli errori commessi sarà anche possibile avvalersi del Ravvedimento operoso calcolato con riferimento alla sanzione fissa minima di € 250 di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 471/1997.